
A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
Con un comunicato stampa 22.6.2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
• del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
• per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha previsto una serie di disposizioni in materia di crediti d’im-posta, tra cui si segnalano le seguenti:
il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
alcune misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese;
l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
il potenziamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.
DL 19 maggio 2020, n. 34 , ha introdotto la disposizione ai sensi della quale «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».