
La legge inquadra i contributi previdenziali e assistenziali, versati nel periodo d’imposta, come oneri deducibili da indicare ordinariamente nel quadro RP della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023, ha chiarito che per beneficiare dell’aliquota Iva del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono, nel caso in cui la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, del veicolo agevolabile, disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dall’apposita commissione medica.