Il mese prossimo vi sarà la sospensione feriale per il contenzioso, anche quello di natura tributaria, come stabilito dall’articolo 1 della legge n. 742/1969, secondo il quale i termini di natura processuale sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

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