Con la sentenza n. 10805/2023 la Cassazione ha sancito il principio secondo il quale sussiste la nullità della notifica della cartella di pagamento qualora, stante l’assenza del destinatario dell’atto, la persona autorizzata a ricevere la consegna ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (ad esempio moglie) si rifiuti di ritirare l’atto e il messo notificatore non dia seguito alla procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., ma si limiti a riportare sulla relata di notifica il rifiuto opposto alla consegna.

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