
Il 30 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Lavoro” (D.L. 99/2021) composto da sette articoli e recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese“.

Il decreto “Semplificazioni” D.L. 77/2021, in vigore dal 1.06.2021, ha apportato alla normativa sul 110% importanti novità in tema di rimozione delle barriere architettoniche, di ragguaglio dei tetti di spesa per le unità delle categorie catastali B1, B2 e D4 degli enti non profit e, soprattutto, di eliminazione dell’obbligo di dichiarare la conformità edilizia, che si aggiungono ad altra recente chiarificazione sull’Iva indetraibile recata dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021.
Con il comunicato stampa 28.6.2021 n. 133, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2021 al 20.7.2021 del termine di versamento:
• del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
• per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Le detrazioni d’imposta riguardano alcune spese, come, ad esempio, quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, le quali possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da versare in quanto consentono di recuperare sotto forma di credito Irpef, il 19% (o altra percentuale prevista) della spesa sostenuta.
Gli oneri deducibili operano sul reddito imponibile, ossia, abbattono il montante reddituale sul quale va calcolata l’Irpef.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021 è stato pubblicato il D.M. 30 aprile 2021, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 312/2021, ha chiarito che non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto il corrispettivo dovuto per prestazioni di consulenza aziendale effettuate da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese con partita Iva.

L’INPS con la circolare n. 84/2021 del 10.06.2021 ha recepito le indicazioni del Ministero del Lavoro formulate sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione, contenuto nella sentenza n. 23790/2019, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Dal 1° luglio 2021 viene ampliata la serie di cessioni/prestazioni che possono essere dichiarate nel regime UE.
Per “regime UE” si intende quel regime speciale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, le cessioni di beni all’interno di uno Stato membro facilitate da interfacce elettroniche ed i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro del consumo.
Nella circolare allegata vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia di lavoro e previdenza che potrebbero essere suscettibili di modifiche ed integrazioni in quanto il decreto è in corso di conversione in legge.