Fonte: Euroconference News –> Link articolo originale
In materia di imposte sul reddito, l’articolo 25 D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che sono dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che sono dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.
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