
La presente circolare viene proposta allo scopo d informarLa che l’art. 2 del D.L. 50/2017 rubricato: “Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA” ha modificato l’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
, stabilendo che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. La nuova norma non modifica il momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA, a cambiare significativamente è, invece, il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, ovvero al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Precedentemente all’entrata in vigore del decreto in oggetto la detrazione dell’IVA era possibile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. In sostanza la nuova norma ha di molto ridotto il tempo a disposizione per usufruire della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Esempio: si pensi ad esempio ad un acquisto di beni consegnati (o spediti) nel mese di ottobre 2017 la cui fattura è arrivata nel mese di novembre 2017, è possibile detrarre l’iva entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2017, fissato al 30.04.2018. Seguendo le vecchie regole invece l’iva poteva essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo, il 2019, e pertanto entro il 30.04.2020. Alla luce di quanto esposto, al fine di garantirVi una corretta detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, Vi preghiamo di inviarci e/o consegnarci, ed eventualmente richiedere ai Vostri fornitori, le fatture relative agli acquisti di beni o servizi da Voi effettuati, aventi data di emissione compresa nell’anno 2017, il prima possibile. In particolare se la Vostra liquidazione IVA è mensile la data di riferimento per la consegna dovrebbe essere il 12 gennaio 2018, se, diversamente, la Vostra liquidazione è trimestrale, tale data dovrebbe essere il 31 gennaio. In ogni caso la registrazione dei Vostri acquisti, al fine di permetterne la detrazione, dovrà avvenire entro e non oltre la dichiarazione IVA 2017 (al momento prevista in data 30 aprile 2018). Siamo sicuri che, anche considerando i tempi tecnici di elaborazione dei dati, comprenderete la rilevanza che andrà ad assumere la tempestività nel reperire e consegnarci la documentazione IVA relativa agli acquisti.