
La Cassazione recentemente, in una propria ordinanza, ha affermato che il riferimento alla “residenza della famiglia”, che consente di ottenere l’agevolazione prima casa ove uno solo dei coniugi abbia posto la residenza nell’immobile agevolato, opera solo per i coniugi in comunione legale, mentre non può trovare applicazione all’acquisto del diritto di abitazione operato, in comproprietà, dai coniugi in separazione dei beni.