
Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza n. 4 del 14.03.2022 si è espres-sa in merito all’ostensione della cartella di pagamento.
I principi base espresse nella suddetta sentenza sono così riassumibili:
- Il Concessionario ha l’obbligo di conservare la cartella di pagamento notificata (anche in proprio con raccomandata) per 5 anni;
- qualora il contribuente richieda una copia della cartella di pagamento e questa non sia disponibile il Concessionario non si libera dall’obbligo dell’ostensione con il mero estratto di ruolo ma deve rilasciare una dichiarazione indicando le ragioni dell’inesistenza della cartella;