Fonte: Il Caso –> Link articolo originale

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19267 – pubb. 15/03/2018

Appello L’Aquila, 08 Gennaio 2018. Est. Penzavalli.

Apertura di credito – Conto corrente – Ripetizione degli addebiti illegittimi – Prescrizione dell’azione – Natura solutoria delle rimesse – Onere a carico della parte che solleva l’eccezione – Art. 2697 c.c – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Mancanza di indicazione dei pagamenti con funzione solutoria.

E’ onere dell’istituto di credito, ex art. 2697 c.c., che ha eccepito la prescrizione di individuare nell’ambito delle rimesse dell’attore correntista quelle che, avendo funzione solutoria, determinavano il decorso del termine prescrizionale, in virtù dei noti principi evidenziati con funzione nomofilattica dalle SS.UU. 24418/2010. La banca ha, infatti, l’onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza dell’eccepito termine prescrizionale. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale. In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S e le valute. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

L’art. 1194 c.c. può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui il credito soddisfatto sia certo, liquido ed esigibile, requisiti insussistenti nelle ipotesi del conto corrente bancario prima della sua chiusura. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

La mancanza degli estratti conto di alcuni periodi del rapporto di conto corrente non inficia nel complesso la domanda relativa alla ripetizione delle appostazioni indebite effettuate sulla base delle clausole contrattuale ritenute invalide, in quanto la limitata mancanza documentale non impediva, nè rendeva inattendibile la dimostrazione delle appostazioni a credito e a debito riportate nel conto corrente, nè, quindi, rende inattendibile la ricostruzione effettuata da un CTU ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili.
La mancanza degli estratti conto di alcuni periodi, peraltro, non costituisce pregiudizio delle ragioni della banca, ma anzi va a sicuro detrimento del correntista che, onerato di dimostrare quali fossero gli addebiti di interessi e CMS effettuati sulla scorta di pattuizioni invalide, non riesce ad assolvere l’onere che ex art. 2697 c.c. gli incomba nell’ambito dell’esperita azione di ripetizione dell’indebito (ex multis di recente Cassazione Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017) limitatamente agli indebiti riportati negli estratti conti periodici mancanti.

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