admin6 Giugno 2022 11:5923 Ottobre 20230 Comments L’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 ha previsto un esonero di 0,8 punti percen-tuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore. L’esonero interessa i lavoratori subordinati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Circolare-06.06.2022 Condividi: Previous PostCIRCOLARE N. 33/2022: Acconto IMU entro il 16 giugnoNext PostCIRCOLARE N. 35/2022: IMU versamento acconto entro il 16 giugno 2022