Con a sentenza n. 5889, depositata il 15 marzo 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha sancito che la domanda di rottamazione dei ruoli a cui segue il pagamento di tutte le somme o della prima rata proveniente dall’obbligato in solido ha effetto anche nei confronti degli obbligati che non hanno presentato la domanda di rottamazione.