Fonte: Euroconference News –> Link articolo originale

Nel panorama delle agevolazioni Iva applicabili nel settore edile, è necessario verificare in primo luogo la tipologia di intervento che viene posto in essere, poiché in linea generale è possibile distinguere due grandi gruppi:

Vi sono alcune ipotesi in cui il confine tra interventi di ristrutturazione e di costruzione è labile, soprattutto laddove si tratti di interventi di demolizione del fabbricato esistente e successiva ricostruzione dell’immobile, nel qual caso è necessario verificare se la nuova costruzione abbia o meno la stessa volumetria del bene oggetto di demolizione. Infatti, laddove la ricostruzione avvenga con la stessa volumetria del fabbricato preesistente l’intervento si inquadra nell’ambito di quelli di ristrutturazione, con la conseguenza che si applica l’aliquota ridotta del 10%:

  • per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’appalto;
  • per le cessioni di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

E’ bene evidenziare che l’aliquota del 10% prescinde dalla natura dell’immobile (abitativo o strumentale) e dal soggetto committente (nel caso di appalto) o acquirente (per gli acquisti di beni finiti), poiché si tratta di un’agevolazione di carattere “oggettivo” riguardante la tipologia di intervento posto in essere.

Per quanto riguarda invece gli interventi di costruzione, il novero delle aliquote Iva ridotte applicabili è più ampio, poiché si possono presentare le seguenti ipotesi:

  • per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’appalto per la costruzione di fabbricati abitativi non di lusso (immobili classificati in categoria A, escluse A/1, A/8 e A/9), si applica l’aliquota del 10%, ovvero del 4% se il committente dichiara di possedere i requisiti “prima casa” ( 39 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972);
  • per le cessioni di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione di immobili abitativi non di lusso, si applica l’aliquota agevolata del 4%, a prescindere dal possesso dei requisiti “prima casa”.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione, per quelli di costruzione l’aliquota ridotta (del 4% o del 10%) richiede che l’immobile sia abitativo, con la conseguenza che se l’immobile è strumentale l’aliquota applicabile è solamente quella ordinaria del 22% (salvo quanto previsto per i fabbricati cd. “Tupini”).

Per completezza di segnala che nell’ambito degli interventi edilizi, il citato articolo 3 D.P.R. 380/2001 prevede anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali l’aliquota agevolata del 10% è prevista per le prestazioni di servizi eseguiti su immobili a destinazione abitativa. Per tali interventi, l’applicazione dell’aliquota del 10% riguarda anche i beni forniti per l’esecuzione della manutenzione, esclusi quelli significativi (elencati nel D.M. 29.12.1999) qualora il valore degli stessi superi il 50% del costo complessivo della prestazione.

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