Fonte: Euroconference News –> Link articolo originale

L’articolo 1 D.L. 83/2014 ha istituito un credito d’imposta ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto “art – bonus”; il credito d’imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato a regime dalla Legge 208/2015 e spetta nella misura del 65% delle somme erogate.

L’agevolazione può essere fruita da tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per le erogazioni effettuate entro specifici limiti, diversi a seconda della tipologia di contribuente. In particolare:

  • entro il 15% del reddito imponibile se l’erogazione è effettuata dalle persone fisiche (residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa) e dagli enti che non svolgono attività d’impresa (enti non commerciali, residenti e non residenti) mentre nel caso di società semplici il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’articolo 5 del Tuir ai fini della imputazione del reddito;
  • entro il 5 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d’impresa. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 e all’articolo 57 Tuir.

Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale possono usufruire del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) se effettuano erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro (sono escluse le erogazioni in natura) effettuate:

  • a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche nel caso  siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
  • a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali come definiti dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004);
  • a sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il D.L. 189/2016 ha esteso il credito d’imposta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016:

  • a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per in­terventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interes­se religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
  • per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la con­servazione del patrimonio archivistico e librario.

Recentemente l’articolo 5 L. 175/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12.12.2017 al n. 289, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle erogazioni per le quali viene riconosciuto il credito, includendo:

  • le istituzioni concertistico-orchestrali;
  • i teatri nazionali;
  • i teatri di rilevante interesse culturale;
  • i festival;
  • le imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza;
  • i circuiti di distribuzione.

Per usufruire del bonus è necessario che l’erogazione liberale in denaro venga effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non è possibile beneficiare del credito d’imposta nel caso di utilizzo di metodi di pagamento diversi dai precedenti (ad esempio in contanti); è necessario poi conservare la documentazione attestante il versamento effettuato.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In merito alle modalità di utilizzo la circolare AdE 24/E/2014 ha precisato che:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale, non potendo utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
  • i soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzare il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame si ricorda che:

  • il credito non è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
  • al credito non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 L. 388/2000, pari a 700.000 euro;
  • al credito in esame non si applica neanche la limitazione di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Infine il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

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