Fonte: Euroconference News –> Link articolo originale

Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure di aliquote diverse:

  • l’aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
  • l’aliquota agevolata del 10% (comma 2);
  • la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
  • l’aliquota super agevolata del 4% (comma 2).

La misura dell’aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.

La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un’aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:

  • la Parte II contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi “prima casa”: in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela;
  • la Parte II-bis contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 5%;
  • la Parte III contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 10%.

Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione – in via residuale – l’aliquota Iva ordinaria.

L’articolo 9 del D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.

In particolare, è stato stabilito l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

  • all’11,5% nel 2018,
  • al 12% nel 2019 e
  • al 13% dal 2020.

In seguito, l’articolo 5 del D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l’aliquota del 10% avrebbe dovuto salire:

  • all’11,14% nel 2018 e
  • comunque, al 12% nel 2019.

Restava invece fermo il già previsto aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. La norma ha altresì previsto che la misura:

  • dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al 25,4% nel 2019,
  • poi avrebbe dovuto essere ridotta al 24,9% nel 2020 e
  • successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al 25% dal 2021.

In questo iter di modifiche va annoverata anche la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017) che ha stabilito la “totalesterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l’anno 2018 ed una “parzialesterilizzazione per il 2019. In tal modo, per l’anno 2018:

  • l’aliquota ordinaria rimane fissa al 22%;
  • l’aliquota del 10% non subisce alcun incremento.

Per gli anni successivi è previsto che:

  • l’aliquota al 10% salirà:
  1. di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;
  2. di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
  • l’aliquota al 22% salirà:
  1. di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019;
  2. di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020;
  3. di 0,1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.
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