CIRCOLARE N. 17/2024: INDENNITÀ DI TRASFERTA: LIMITI DI ESENZIONE DA AGGIORNARE

Al lavoratore che svolge la sua attività in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro può essere riconosciuto il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio sostenute (c.d. rimborso a piè di lista) oppure un’indennità di trasferta, chiamata anche diaria, stabilita forfettariamente il cui importo è normalmente stabilito dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione aziendale.

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CIRCOLARE N. 16/2024: SPESE SANITARIE E VETERINARIE – SCADENZE DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA – UTILIZZO DEI DATI ADE

L’art. 12 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) ha previsto a regime, a de-correre dal 2024, l’invio semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanita-ria, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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CIRCOLARE N. 12/2024: CERTIFICAZIONE UNICA 2024

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i mOdelli di Certificazione Unica 2024 (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

•          trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);

•          utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2024, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

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CIRCOLARE N. 9/2024: ACE: ABROGAZIONE

Il D.Lgs. 216/2023 relativamente alla riforma dell’IRPEF, oltre a rivedere gli scaglioni per il 2024 nonché il trattamento di alcune detrazioni fiscali, ha anche abrogato l’aiuto alla crescita economica, meglio conosciuta come ACE, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 ma disponendo che, fino all’esaurimento dei relativi effetti, possono continuare ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

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