La legislazione prevede che il lavoratore debba fruire di un periodo minimo di 4 settimane di ferie annue retribuito, di cui due settimane entro l’anno di maturazione e le altre due settimane entro i successivi 18 mesi, salvo disciplina differente del contratto collettivo applicato.
Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 98, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:
dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i primi chiarimenti in merito alla nuova flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Con la sentenza n. 10805/2023 la Cassazione ha sancito il principio secondo il quale sussiste la nullità della notifica della cartella di pagamento qualora, stante l’assenza del destinatario dell’atto, la persona autorizzata a ricevere la consegna ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (ad esempio moglie) si rifiuti di ritirare l’atto e il messo notificatore non dia seguito alla procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., ma si limiti a riportare sulla relata di notifica il rifiuto opposto alla consegna.
La prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16.6.2023, mentre la seconda rata, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2023, va versata entro il 16.12.2023.
L’Aiuto alla crescita economica (c.d. “ACE”) è un istituto fiscale introdotto con l’art. 1 del D.L. n. 201/2011 (modificato con il D.M. 3 agosto 2017) e consiste in una detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi di patrimonio netto. Possono beneficiare di questa agevolazione:
le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti;
le persone fisiche esercenti attività d’impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.
L’INPS, con il messaggio n. 1739 del 12.05.2023, ha reso noto di aver adottato una convenzione con le Casse professionali volta a disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio, da parte dei professionisti, della facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi fini previdenziali di cui all’art. 1 della L. 45/90.